Art. 1.

      1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999 n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è sostituito dai seguenti: «La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) è titolare dei diritti di trasmissione televisiva. Gli utili della vendita centralizzata dei diritti televisivi del calcio devono essere ripartiti nel rispetto dei seguenti criteri: una quota è ripartita tra le società con maggiore utenza televisiva; una quota è ripartita tra le altre società di serie A e B; una quota è destinata alle associazioni di cui fanno parte le società calcistiche di serie C e D anche a titolo di risarcimento per le negative conseguenze procurate dalla televisione a pagamento. Le quote sono fissate annualmente dalla FIGC, sentite le associazioni di cui fanno parte le società calcistiche di serie A e B, di serie C e di serie D».